Art. 8
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[2]L'esenzione dalla imposta erariale e dalle sovrimposte provinciali e comunali, sancita dall' art. 18 della legge 26 gennaio 1865, n. 2136, e' estesa per le case popolari a 10 anni.
[3]Perche' le case popolari possano essere ammesse al beneficio della esenzione decennale delle imposte erariali e delle sovrimposte devono concorrere le seguenti condizioni:
[4]1° che le case appartengano a Societa' aventi i fini indicati da questa legge;
[5]2° che i soci a cui saranno vendute o i soci e gli operai, ai quali saranno date in locazione, non siano proprietari di altri fabbricati inscritti al catasto urbano gravati di piu' di L. 20 all'anno per imposta erariale principale.
Testo vigente dal 4 aprile 1908 al 5 aprile 1919 · versione 0 su Normattiva