Art. 8
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[2]Le case popolari od economiche fruiscono per quindici anni della totale esenzione dall'imposta erariale e dalle sovrimposte provinciali e comunali, e per i successivi cinque anni della riduzione a meta' delle dette imposte e sovrimposte a condizione:
[3]1. Che le case corrispondano alle caratteristiche stabilite con decreto Reale, su proposta del ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto coi ministri delle finanze e del tesoro; ed appartengano agli enti e Societa' indicate all'art. 3 ((od ai loro soci)).
[4]2. Che i soci e gli operai, ai quali saranno date in locazione o vendute, non siano proprietari di altri fabbricati inscritti al catasto urbano gravati di piu' di L. 50 all'anno per imposta erariale principale.
Testo vigente dal 20 luglio 1919 al 22 dicembre 2008 · versione 5 su Normattiva