Art. 8
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[2]((Le case popolari od economiche fruiscono per quindici anni della totale esenzione dall'imposta erariale e dalle sovrimposte provinciali e comunali, e per i successivi cinque anni della riduzione a meta' delle dette imposte e sovrimposte a condizione:
[3]1. Che le case corrispondano alle caratteristiche stabilite con decreto Reale, su proposta del ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto coi ministri delle finanze e del tesoro; ed appartengano agli enti e Societa' indicate all'art. 3.
[4]2. Che i soci e gli operai, ai quali saranno date in locazione o vendute, non siano proprietari di altri fabbricati inscritti al catasto urbano gravati di piu' di L. 50 all'anno per imposta erariale principale)).
Testo vigente dal 5 aprile 1919 al 20 luglio 1919 · versione 4 su Normattiva