Art. 9

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[1](Art. 8 della legge 2 gennaio 1908, n. 5).

[2]Ai mutui fatti a tenore e per i fini di questa legge dalle Casse di risparmio e dai Monti di pieta' e Societa' cooperative per le case popolari o economiche o per la costruzione di case rurali sono estese le disposizioni dell'articolo 61 della legge per l'imposta sui redditi della ricchezza mobile, testo unico, 24 agosto 1877, n. 4021.

[3]Le disposizioni del citato articolo 61 sono estese anche ai mutui fatti alle Societa' cooperative ed agli Istituti autonomi per le case popolari o economiche dagli altri enti morali e Societa' indicati nel precedente articolo 1, dal 26 gennaio 1908 al 26 gennaio 1928, ed in conformita' alla presente legge.

[4]Saranno inoltre esenti dalla imposta di ricchezza mobile, durante il suaccennato periodo di un ventennio, gli utili di gestione che vengono corrisposti ai soli assegnatari di aree o di case a sgravio del prezzo di acquisto o delle pigioni dalle Societa' cooperative ed Istituti autonomi per le case popolari o economiche.

Testo vigente dal 4 aprile 1908 al 20 febbraio 1917 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-27;89~art9 · fonte su Normattiva