Art. 9
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[1](Art. 8 della legge 2 gennaio 1908, n. 5).
[2]((Sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile gli interessi dei mutui concessi dagli enti di cui agli articoli 1, 2 e 5, a tenore e per fini della presente legge.
[3]Sono inoltre esenti dall'imposta gli utili di gestione corrisposti ai soli assegnatari di aree o di case a sgravio del prezzo di acquisto o delle pigioni delle Societa' cooperative e degli Istituti autonomi per le case popolari o economiche)).
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto Luogotenenziale 18 gennaio 1917, n. 102
1Il Decreto Luogotenenziale 18 gennaio 1917, n. 102 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche si applicano fino ad un anno dopo la pubblicazione della pace.
Il Decreto Luogotenenziale 18 gennaio 1917, n. 102, come modificato dall'articolo unico, comma 1 del Decreto Luogotenenziale 25 febbraio 1917, n. 368, ha disposto: - (con l'art. 3, comma 1) che "Sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile gli interessi dei mutui concessi ai sensi e per i fini del testo unico 27 febbraio 1908, n. 89, dagli enti indicati nell'articolo 1° del testo stesso, nonche' gli interessi dei mutui concessi dai Comuni agli enti autonomi ed alle cooperative per la costruzione di case popolari o economiche"; - (con l'art. 3, comma 2) che "Sono del pari esenti gli interessi dei mutui fatti dalle Casse di risparmio ai Comuni per gli enti autonomi suindicati"; - (con l'art. 3, comma 3) che "Le disposizioni del presente articolo si applicheranno, invece di quelle contenute nei primi due commi dell'articolo 9 del testo unico 27 febbraio 1908, n. 89 e nell'articolo 61 del testo unico 24 agosto 1877, n. 4021 a tutti i mutui stipulati prima che siano decorsi i dodici mesi successivi a quello in cui verra' pubblicata la pace".
Testo vigente dal 5 aprile 1919 al 20 luglio 1919 · versione 4 su Normattiva