Art. 9

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 febbraio 1917 al 30 marzo 1917. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 8 della legge 2 gennaio 1908, n. 5).

[2]((Gli interessi dei mutui fatti a tenore e per i fini di questa legge dagli enti indicati nell'art. 1° della legge stessa, sono esenti dall'imposta sui redditi di ricchezza mobile)). 1 ((COMMA NON PIU' PREVISTO DAL DECRETO LUOGOTENENZIALE 18 GENNAIO 1917, N. 102)). 1

[3]Saranno inoltre esenti dalla imposta di ricchezza mobile, durante il suaccennato periodo di un ventennio, gli utili di gestione che vengono corrisposti ai soli assegnatari di aree o di case a sgravio del prezzo di acquisto o delle pigioni dalle Societa' cooperative ed Istituti autonomi per le case popolari o economiche.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto Luogotenenziale 18 gennaio 1917, n. 102

1

Il Decreto Luogotenenziale 18 gennaio 1917, n. 102 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche si applicano fino ad un anno dopo la pubblicazione della pace.

Testo vigente dal 20 febbraio 1917 al 30 marzo 1917 · versione 1 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-27;89~art9 · fonte su Normattiva