Art. 3
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[1]Il Governo del Re e' autorizzato a pubblicare nei territori annessi lo Statuto e le altre leggi del Regno, e ad emanare le disposizioni necessarie per coordinarle con la legislazione vigente in quei territori, ed in particolare con le loro autonomie provinciali e comunali.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 19 dicembre 1920.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Giolitti - Sforza - Rossi - Fera - Facta - Meda - Bonomi - Sechi - Croce - Peano - Micheli - Alessio - Labriola - Pasqualino Vassallo - Raineri.
[6]Visto, il guardasigilli: Fera.
Testo in vigore dal 21 dicembre 1920 al 16 dicembre 2009
