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[1]Il Governo del Re e' autorizzato a pubblicare nei territori annessi lo Statuto e le altre leggi del Regno, e ad emanare le disposizioni necessarie per coordinarle con la legislazione vigente in quei territori, ed in particolare con le loro autonomie provinciali e comunali.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 19 dicembre 1920.

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]Giolitti - Sforza - Rossi - Fera - Facta - Meda - Bonomi - Sechi - Croce - Peano - Micheli - Alessio - Labriola - Pasqualino Vassallo - Raineri.

[6]Visto, il guardasigilli: Fera.

Testo in vigore dal 21 dicembre 1920 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1920-12-19;1778~art3 · fonte del testo