Art. 4 (Trattato)
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[1]Il Regno d'Italia e il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni riconoscono la piena liberta' ed indipendenza dello Stato di Fiume e si impegnano a rispettarle in perpetuo.
[2]Lo Stato di Fiume e' costituito:
- a)dal Corpus separatum, quale attualmente e' delimitato dai confini della citta' e del distretto di Fiume;
- b)da un tratto di territorio gia' istriano, delimitato come segue:
[3]a nord: da una linea da determinare sul terreno che, partendo immediatamente a sud dell'abitato di Castua, raggiunga sulla strada San Mattia-Fiume il limite del Corpus separatum, lasciando gli abitati di Serdoci e di Hosti al Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, e lasciando tutta la rotabile che, a nord della ferrovia, per Mattuglie ed il bivio di quota 377, ad ovest di Castua, conduce a Rupa, allo Stato di Fiume;
[4]ad occidente: da una linea che da Mattuglie scenda al mare a Preluca, lasciando la stazione ferroviaria e la localita' di Mattuglie nel territorio italiano.
Testo in vigore dal 21 dicembre 1920 al 16 dicembre 2009
