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[1]Il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni dichiara di riconoscere a favore dei cittadini italiani e degli interessi italiani in Dalmazia quanto segue:

[2]1°) Le concessioni di carattere economico fatte dal Governo e da enti pubblici degli Stati ai quali e' succeduto il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, a societa' o cittadini italiani, o da questi possedute in virtu' di titoli legali di cessione fino al 12 novembre 1920, sono pienamente rispettate, obbligandosi il Governo del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni a mantenere tutti gli impegni assunti dai Governi anteriori.

[3]2°) il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni conviene che gli Italiani, pertinenti fino al 3 novembre 1918 al territorio della cessata Monarchia austro-ungarica il quale in virtu' dei trattati di pace con l'Austria e con l'Ungheria e del presente trattato e' riconosciuto come facente parte del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, avranno il diritto di optare per la cittadinanza italiana entro un anno dall'entrata in vigore del presente trattato, e li esenta dall'obbligo di trasferire il proprio domicilio fuori del territorio del Regno predetto. Essi conserveranno il libero uso della propria lingua ed il libero esercizio della propria religione, con tutte le facolta' inerenti a queste liberta'.

[4]3°) Le lauree o altri titoli universitari gia' conseguiti da cittadini del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni in universita' o in altri istituti di studi superiori del Regno d'Italia saranno riconosciuti dal Governo dei Serbi, Croati e Sloveni come validi nel suo territorio e conferiranno diritti professionali pari a quelli derivanti dalle lauree e dai titoli ottenuti presso le universita' e gli istituti di studi superiori del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni.

[5]Formera' oggetto di ulteriori accordi quanto riguarda la validita' degli studi superiori che vengano compiuti da sudditi italiani nel Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, e da sudditi del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni in Italia.

Testo in vigore dal 21 dicembre 1920 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1920-12-19;1778~trattato-art7 · fonte del testo