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Nell'interesse dei buoni rapporti intellettuali e morali dei due popoli, i due Governi stipuleranno quanto prima una convenzione che avra' per fine di intensificare l'intimo sviluppo reciproco delle relazioni di cultura tra i due paesi.

Testo in vigore dal 21 dicembre 1920 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1920-12-19;1778~trattato-art8 · fonte del testo