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[1]La somma costituita dalle due giornate di stipendio rilasciate dai maestri elementari e dai direttori didattici negli anni 1906 e 1907, verra' ripartita in eguale misura nei sei esercizi successivi alla promulgazione della presente legge, e destinata a posti o borse di studio.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a San Rossore, addi' 26 giugno 1913.

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]Credaro - Tedesco.

[6]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.

Testo in vigore dal 8 agosto 1913 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1913-06-26;836~art19 · fonte del testo