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[1]La riscossione della giornata di stipendio e' fatta con le norme e condizioni di cui agli articoli 11 e 12 del testo unico delle leggi sul Monte pensioni, approvato con R. decreto 31 gennaio 1909, n. 97, che per questa parte si estendono anche a Comuni che hanno regolamento speciale per le pensioni.

[2]Le relative multe e gli interessi di mora vanno pure a beneficio dell'Istituto.

Testo in vigore dal 8 agosto 1913 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1913-06-26;836~art6 · fonte del testo