Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 agosto 1913 al 14 ottobre 1927. Leggi il testo vigente →
Le quietanze e ricevute per stipendio rilasciate da ciascun maestro e direttore didattico debbono essere munite, oltre che del bollo ordinario, del bollo supplementare di centesimi cinque, rappresentato da una marca speciale e riscosso con le norme stabilite dal regolamento in esecuzione della presente legge.
Testo in vigore dal 8 agosto 1913 al 14 ottobre 1927
