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Le quietanze e ricevute per stipendio rilasciate da ciascun maestro e direttore didattico debbono essere munite, oltre che del bollo ordinario, del bollo supplementare di centesimi cinque, rappresentato da una marca speciale e riscosso con le norme stabilite dal regolamento in esecuzione della presente legge.

Testo in vigore dal 8 agosto 1913 al 14 ottobre 1927

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1913-06-26;836~art7 · fonte del testo