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[1]L'Istituto adempie ai suoi fini:
- a)col conferimento dei posti di fondazione governativa e di altra origine esistenti nei convitti «Principe di Napoli» in Assisi e «Regina Margherita» in Anagni, a beneficio degli orfani, nonche' di tutti quei posti e di quelle borse di privata istituzione, per i quali non sia diversamente disposto dalle tavole di fondazione;
- b)col conferimento dei posti e delle borse di studio istituiti con i proventi di cui alle lettere a, c, d, e, dell'art. 2 della presente legge;
- c)con l'esercizio dell'assistenza scolastica a mezzo dei comitati di vigilanza, di cui agli articoli 15 e 16 della presente legge.
[2]All'assistenza scolastica e' assegnata una somma non superiore a un decimo delle somme impiegate in posti e borse di studio, detratti i posti di fondazione governativa e privata.
Testo in vigore dal 8 agosto 1913 al 16 dicembre 2009
