Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 agosto 1913 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]L'Istituto adempie ai suoi fini:

  • a)col conferimento dei posti di fondazione governativa e di altra origine esistenti nei convitti «Principe di Napoli» in Assisi e «Regina Margherita» in Anagni, a beneficio degli orfani, nonche' di tutti quei posti e di quelle borse di privata istituzione, per i quali non sia diversamente disposto dalle tavole di fondazione;
  • b)col conferimento dei posti e delle borse di studio istituiti con i proventi di cui alle lettere a, c, d, e, dell'art. 2 della presente legge;
  • c)con l'esercizio dell'assistenza scolastica a mezzo dei comitati di vigilanza, di cui agli articoli 15 e 16 della presente legge.

[2]All'assistenza scolastica e' assegnata una somma non superiore a un decimo delle somme impiegate in posti e borse di studio, detratti i posti di fondazione governativa e privata.

Testo in vigore dal 8 agosto 1913 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1913-06-26;836~art9 · fonte del testo