Art. 14
Articolo abrogato dal d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
Abrogato dal 1 luglio 1998
Articolo abrogato dal d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
Abrogato dal 1 luglio 1998
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2 versioni dal 1913
Confronto con la versione in vigore dal 14 aprile 1913 al 1 luglio 1998. 169 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: La Camera di commercio, su proposta della Deputazione di borsa, ed udito il Sindacato dei mediatori, puo', con deliberazione motivata, temporaneamente limitare al solo contante la negoziazione di alcuni titoli fra quelli che, a' termini degli articoli 12 o 13, possono essere ammessi alla quotazione in borsa.
tolto: La Camera di commercio puo' di sua iniziativa, ma sentita la Deputazione di borsa od il Sindacato dei mediatori, prendere analoga deliberazione.
tolto: La deliberazione dovra' in ogni caso essere comunicata a cura del presidente e non piu' tardi del giorno successivo ai ministri della agricoltura, industria e commercio e del tesoro e non potra' essere eseguita se non in seguito all'approvazione d'accordo concessa dai ministri suddetti.
tolto: La approvazione s'intendera' concessa, ove non intervenga un provvedimento contrario nel periodo di cinque giorni successivi alla comunicazione che della deliberazione sara' fatta ai ministri medesimi, a cura del presidente della Camera di commercio.
tolto: Le deliberazioni delle camere di commercio saranno provvisoriamente esecutorie quando siano prese col voto favorevole della Deputazione e del Sindacato di Borsa.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
Il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ha disposto (con l'art. 214, comma 5) che "Le disposizioni emanate ai sensi delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo nelle corrispondenti materie. In caso di violazione, si applicano, con la procedura prevista dall'articolo 195, gli articoli 190, 191, 192 e 193, in relazione alle materie rispettivamente disciplinate".
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1913-03-20;272~art14 · fonte del testo