Art. 14
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[1]La Camera di commercio, su proposta della Deputazione di borsa, ed udito il Sindacato dei mediatori, puo', con deliberazione motivata, temporaneamente limitare al solo contante la negoziazione di alcuni titoli fra quelli che, a' termini degli articoli 12 o 13, possono essere ammessi alla quotazione in borsa.
[2]La Camera di commercio puo' di sua iniziativa, ma sentita la Deputazione di borsa od il Sindacato dei mediatori, prendere analoga deliberazione.
[3]La deliberazione dovra' in ogni caso essere comunicata a cura del presidente e non piu' tardi del giorno successivo ai ministri della agricoltura, industria e commercio e del tesoro e non potra' essere eseguita se non in seguito all'approvazione d'accordo concessa dai ministri suddetti.
[4]La approvazione s'intendera' concessa, ove non intervenga un provvedimento contrario nel periodo di cinque giorni successivi alla comunicazione che della deliberazione sara' fatta ai ministri medesimi, a cura del presidente della Camera di commercio.
[5]Le deliberazioni delle camere di commercio saranno provvisoriamente esecutorie quando siano prese col voto favorevole della Deputazione e del Sindacato di Borsa.
Testo in vigore dal 14 aprile 1913 al 1 luglio 1998
