Art. 68
[1]Nulla e' innovato alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti anteriori rispetto ai mediatori accreditati presso l'Amministrazione del Debito pubblico per quanto riguarda le operazioni dai medesimi compiute in tale loro qualita'.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 20 marzo 1913.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Nitti - Finocchiaro-Aprile - Facta - Tedesco.
[6]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro - Aprile.
Testo vigente dal 14 aprile 1913
