[1]Entro tre mesi dalla pubblicazione del regolamento di cui all'articolo procedente, le Camere di commercio devono sottoporre alla approvazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio, il regolamento speciale delle borse esistenti nella loro circoscrizione.

[2]Finche' non saranno approvati detti regolamenti, restano in vigore gli attuali, in quanto non siano contrari alle disposizioni della presente legge.

Testo vigente dal 14 aprile 1913

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urn:nir:stato:legge:1913-03-20;272~art67 · fonte del testo