Art. 67
[1]Entro tre mesi dalla pubblicazione del regolamento di cui all'articolo procedente, le Camere di commercio devono sottoporre alla approvazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio, il regolamento speciale delle borse esistenti nella loro circoscrizione.
[2]Finche' non saranno approvati detti regolamenti, restano in vigore gli attuali, in quanto non siano contrari alle disposizioni della presente legge.
Testo vigente dal 14 aprile 1913
