[1]Sono abrogati il R. decreto 16 dicembre 1926-V, n. 2214, e il R. decreto-legge 9 giugno 1927-V, n. 964.

[2]Nulla e' innovato alle disposizioni del R. decreto-legge 26 ottobre 1933-XI, n. 1598, per quanto si riferisce alle societa' fiduciarie che abbiano per oggetto la gestione fiduciaria di beni conferiti da terzi, corrispondendo utili della gestione.

[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[4]Data a Roma, addi' 23 novembre 1939-XVIII

[5]VITTORIO EMANUELE

[6]MUSSOLINI - RICCI - GRANDI

[7]Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Testo vigente dal 10 gennaio 1940

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urn:nir:stato:legge:1939-11-23;1966~art6 · fonte del testo