Art. 1
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E' approvata e resa esecutiva la convenzione stipulata il 9 novembre 1921 tra il vice-prefetto della provincia di Genova, in rappresentanza dei Ministeri della istruzione e del tesoro, e i rappresentanti del Comune e dell'Amministrazione degli ospedali di Genova, relativamente alla maggiore spesa occorrente per condurre a termine i lavori per lo assetto edilizio dell'Universita' di Genova gia' approvati con legge 12 giugno 1912, n. 798.
Testo in vigore dal 17 luglio 1922 al 16 dicembre 2009
