Art. 2
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[1]Nella parte straordinaria del bilancio della spesa del Ministero della pubblica istruzione sara' inscritta, per la esecuzione dei lavori citati nel precedente articolo, la somma di L. 2.000.000 per ciascuno degli esercizi 1921-922 e 1922-923 e di L. 1.486.000 nell'esercizio 1923-924.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 27 giugno 1922.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]FACTA - ANILE - PEANO.
[6]Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.
Testo in vigore dal 17 luglio 1922 al 16 dicembre 2009
