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I Consoli Generali, Consoli, Vice-consoli e Agenti Consolari, cancellieri e segretari di Consolato, sudditi dello Stato che li ha nominati, sono esenti sul territorio dell'altro da ogni onere, imposta e tassa militare. Sono parimente esenti da ogni tributo diretto e percepito con ruolo nominativo a profitto dello Stato o degli enti amministrativi.

Testo in vigore dal 15 ottobre 1912 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1912-10-03;1069~art13 · fonte del testo