Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1912
Confronto con la versione in vigore dal 15 ottobre 1912 al 9 maggio 2025. 63 parole tolte, 12 parole aggiunte.
tolto: I Consoli Generali, Consoli, Vice-consoli e Agenti Consolari nominati da ciascuna delle Alte Parti Contraenti e provveduti dell'exe-quatur dell'altra Parte, si metteranno subito in rapporti con l'autorita' superiore del luogo di loro residenza, la quale dovra' prendere immediatamente i provvedimenti necessari perche' possano adempiere i doveri del loro ufficio o godere le prerogative, immunita', onori e privilegi che vi sono annessi.aggiunto: Convenzione-art. 7 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1912-10-03;1069~art7 · fonte del testo