Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 ottobre 1912 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
Tale esenzione non si applica alle tasse percepite per causa del possesso di immobili posti sul territorio dello Stato in cui i funzionari risiedono, o di capitali impegnati in imprese industriali e commerciali nello Stato stesso.
Testo in vigore dal 15 ottobre 1912 al 9 maggio 2025
