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Tale esenzione non si applica alle tasse percepite per causa del possesso di immobili posti sul territorio dello Stato in cui i funzionari risiedono, o di capitali impegnati in imprese industriali e commerciali nello Stato stesso.

Testo in vigore dal 15 ottobre 1912 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1912-10-03;1069~art14 · fonte del testo