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I Consoli Generali, Consoli, Vice consoli ed Agenti Consolari non hanno diritto all'immunita' dalla giurisdizione locale. Gli atti pero' che essi compiono nell'esercizio delle loro funzioni e nella loro qualita' ufficiale o per ordine del loro Governo, sfuggono alla competenza dei tribunali locali.

Testo in vigore dal 15 ottobre 1912 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1912-10-03;1069~art17 · fonte del testo