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I Consoli Generali, Consoli, Vice consoli ed Agenti Consolari non potranno essere arrestati, ne' detenuti, se non in caso di un delitto punito dalla legge locale Se sono commercianti, l'esecuzione personale (arresto per debiti) non potra' loro applicarsi se non per gli atti di commercio e non per cause civili.
Testo in vigore dal 15 ottobre 1912 al 9 maggio 2025
