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[1]I Consoli sono incaricati di mantenere l'ordine a bordo delle navi di commercio della loro nazione, nonche' di risolvere le vertenze che potessero sorgere, tanto in mare quanto nei porti, fra gli ufficiali di bordo e gli uomini dell'equipaggio, particolarmente in materia di salari.

[2]A tale scopo possono recarsi a bordo di dette navi, e occorrendo, le Autorita' del porto in cui si trovano, dovranno prestar loro assistenza o man forte per facilitar loro su questo punto l'adempimento delle loro funzioni.

Testo in vigore dal 15 ottobre 1912 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1912-10-03;1069~art26 · fonte del testo