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Le Autorita' locali, dopo prestato il loro concorso all'arresto dei disertori, dovranno trattenere quest'ultimi nelle carceri locali. Il Consolato rimborsera' le spese. Se il Console non ha trovato modo di restituirli a bordo o di farli rimpatriare entro tre mesi, le Autorita' locali saranno libere di rilasciarli; ed i medesimi non potranno essere nuovamente da esse autorita' inquietati per il medesimo fatto.

Testo in vigore dal 15 ottobre 1912 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1912-10-03;1069~art31 · fonte del testo