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In apposito capitolo del bilancio dell'entrata verra' iscritta, in cinque rate annue uguali, a cominciare dall'esercizio 1911-912, la somma complessiva di L. 450,000, risultanti dal contributo che debbono versare il Comune e la Provincia di Bologna, a termini degli articoli 5 e 6, comma 1°, della convenzione; le quali rate saranno riprodotte in uno speciale capitolo del bilancio della spesa per il Ministero della pubblica istruzione da erogarsi per gli scopi, di cui all'art. 1 della convenzione.

Testo in vigore dal 22 aprile 1911 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1911-04-09;335~art2 · fonte del testo