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[1]A partire dall'anno scolastico 1911-912, il Governo assume a totale suo carico il mantenimento della scuola superiore di agraria presso la R. Universita' di Bologna, impegnandosi a conservarle i fini pei quali fu fondata e a tenerla in funzione sulle basi del ruolo organico allegato alla convenzione (allegato F) intendendosi, in pari tempo, esonerata la Cassa di risparmio di Bologna da ogni impegno dipendente dalla convenzione 16 maggio 1900, approvata e resa esecutiva con legge 9 giugno 1901, n. 289.

[2]In apposito capitolo del bilancio dell'entrata, per lo esercizio 1911-912, verra' iscritta la somma di lire 1,700,000, di cui all' art. 13, comma 1° della convenzione, la quale somma sara' riprodotta in uno speciale capitolo del bilancio della spesa per il Ministero della pubblica istruzione, da erogarsi per gli scopi, di cui all'art. 1 della convenzione stessa.

Testo in vigore dal 22 aprile 1911 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1911-04-09;335~art3 · fonte del testo