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In apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio del Ministero della pubblica istruzione sara' stanziata, in cinque rate annue uguali a partire dall'esercizio 1913-914, la somma di L. 1,450,000, da erogarsi anch'essa per gli scopi, di cui all'art. 1 della convenzione.

Testo in vigore dal 22 aprile 1911 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1911-04-09;335~art4 · fonte del testo