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[1]Alla sistemazione della scuola superiore di agraria, di cui all'art. 12 della convenzione, colle norme fissate per gli altri Istituti superiori del Regno, sara' provveduto con un regolamento speciale da approvarsi con decreto Reale e si provvedera' pure con decreto Reale all'amministrazione dei fondi assegnati alla scuola ed alle modificazioni che si rendessero in seguito necessario nel ruolo organico, nei limiti della somma fissata nell'allegato F, della convenzione stessa.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 9 aprile 1911.

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]Tedesco - Credaro.

[6]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.

Testo in vigore dal 22 aprile 1911 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1911-04-09;335~art6 · fonte del testo