Che approva la convenzione per l'incremento della R. Universita' di Bologna
Art. 3 (Convenzione)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 aprile 1911 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Per le espropriazioni di cui al precedente articolo verra' emessa la dichiarazione di pubblica utilita' e saranno applicate le disposizioni contenute nelle leggi 15 gennaio 1885, n. 2892 e 5 luglio 1908, n. 378.
Testo in vigore dal 22 aprile 1911 al 16 dicembre 2009
