Art. 5 (Convenzione)
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che questa norma nomina.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1911
Confronto con la versione in vigore dal 22 aprile 1911 al 16 dicembre 2009. 99 parole tolte, 23 parole aggiunte.
tolto: La somma occorrente per le espropriazioni e pei lavori di cui agli articoli 2 e 4, e' calcolata in lire 1,900,000 (lire un milione novecentomila) come risulta dagli allegati C e C¹, firmati il 22 aprile 1910 dall'ingegnere capo del Genio civile di Bologna. A questo contributo il Comune si obbliga di aggiungere lire 140,000 (lire centoquaranta mila) in contanti, da versarsi allo Stato in cinque annualita' di lire 28,000 ciascuna, a cominciare dall'anno 1912. Per tal modo il contributo totale del Comune raggiunge la cifra di lire 2,040,000 (lire due milioni quarantamila).aggiunto: Convenzione-art. 5 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1911-04-09;335~convenzione-art5 · fonte del testo