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La somma occorrente per le espropriazioni e pei lavori di cui agli articoli 2 e 4, e' calcolata in lire 1,900,000 (lire un milione novecentomila) come risulta dagli allegati C e C¹, firmati il 22 aprile 1910 dall'ingegnere capo del Genio civile di Bologna. A questo contributo il Comune si obbliga di aggiungere lire 140,000 (lire centoquaranta mila) in contanti, da versarsi allo Stato in cinque annualita' di lire 28,000 ciascuna, a cominciare dall'anno 1912. Per tal modo il contributo totale del Comune raggiunge la cifra di lire 2,040,000 (lire due milioni quarantamila).

Testo in vigore dal 22 aprile 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1911-04-09;335~convenzione-art5 · fonte del testo