Art. 6 (Convenzione)
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[1]La provincia di Bologna si obbliga di concorrere all'esecuzione dei lavori, dei quali all'allegato A:
[2]1° con la somma di lire 310,000 (lire trecentodiecimila) da versarsi nelle Casse dello Stato in cinque quote annuali di lire 62,000 (lire sessantaduemila) ciascuna, a cominciare dall'anno 1912; 2° col mettere a disposizione dello Stato l'area di sua proprieta' annessa al manicomio Francesco Roncati, calcolata in lire 100,000 (lire centomila) (allegato D), occorrente per la costruzione della clinica per le malattie nervose e mentali;
[3]3° coll'assumere direttamente a totale suo carico e spesa la costruzione della clinica per le malattie nervose e mentali in piena conformita' al progetto in atti (allegati E, E¹ e numero 20, tipi tutti firmati il di' 11 maggio 1910 dall'ingegnere capo del Genio civile di Bologna). Par tal modo il contributo totale della Provincia raggiunge la cifra di lire 1,010,000 (lire un milione diecimila).
Testo in vigore dal 22 aprile 1911 al 16 dicembre 2009
