Art. 12 (Allegato A)
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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Gli articoli che questa norma nomina.
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2 versioni dal 1908
Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1908 al 22 dicembre 2008. 165 parole tolte, 24 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: I concessionari dovranno far ritirare gli effetti dagli ufizi postali al porto o dagli ufizi sanitari o consolari, dalle capitanerie, dagli ufizi di porto, dalle dogane, ovvero, in difetto di essi ufizi, dagli agenti incaricati di trasportare gli effetti medesimi allo scalo d'imbarco ove non sia possibile diversamente.
tolto: Essi dovranno egualmente operare la consegna degli effetti in arrivo negli ufizi suddetti od agli agenti suindicati.
tolto: La consegna ed il ricevimento degli effetti potranno, per ordine del Ministero delle poste e dei telegrafi, effettuarsi anche presso le agenzie dei concessionari.
tolto: Il trasporto degli effetti da terra a bordo e viceversa sara' a carico dei concessionari, i quali dovranno adottare le misure necessarie onde le relative operazioni siano compiute con sicurezza, senza pericolo d'avaria e senza perdita di tempo.
tolto: Per facilitare poi la distribuzione delle corrispondenze nei porti d'approdo e la rispedizione degli effetti dai porti stessi, i concessionari dovranno, a richiesta del Governo, attuare a proprie spese speciali comunicazioni cogli ufizi semaforici, che verranno all'uopo designati.aggiunto: Allegato A-art. 12 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1908-04-05;111~allegato-a-art12 · fonte del testo