Art. 4 (Allegato A)
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che questa norma nomina.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1908
Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1908 al 22 dicembre 2008. 113 parole tolte, 24 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Il ministro delle poste e dei telegrafi potra', udito il Comitato pei servizi marittimi, sopprimere ed attuare provvisoriamente o definitivamente approdi e far eseguire viaggi straordinari. In casi di eccezionali gravita' ed urgenza il ministro potra' disporre senza altro in via provvisoria.
tolto: Nel caso di attuazione di approdi la sovvenzione sara' variata in proporzione allo aumento della percorrenza. In caso di soppressione, se questa avviene d'accordo coi concessionari, la sovvenzione sara' ridotta in rapporto alla minore percorrenza; in caso diverso la sovvenzione rimarra' invariata.
tolto: L'attuazione di approdi non dovra' pero' costituire un aumento di percorrenza tale da richiedere aumento di materiale.
tolto: Nel caso di viaggi straordinari saranno rimborsate ai concessionari le spese effettive.aggiunto: Allegato A-art. 4 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1908-04-05;111~allegato-a-art4 · fonte del testo