Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1908 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]Per la consegna ed il ricevimento degli effetti, i concessionari si uniformeranno alle disposizioni che saranno emanate dal Ministero delle poste e dei telegrafi, nello scapo di accertare il numero e la natura dei dispacci per la conseguente responsabilita'.

[2]Le operazioni di sbarco degli effetti dovranno precedere qualsiasi altra operazione e dovranno effettuarsi non appena i piroscafi siano ormeggiati.

[3]I piroscafi delle linee postali e postali-commerciali dovranno salpare non appena siano stati ricevuti a bordo gli effetti.

Testo in vigore dal 6 aprile 1908 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1908-04-05;111~allegato-a-art13 · fonte del testo