Art. 13 (Allegato A)
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[1]Per la consegna ed il ricevimento degli effetti, i concessionari si uniformeranno alle disposizioni che saranno emanate dal Ministero delle poste e dei telegrafi, nello scapo di accertare il numero e la natura dei dispacci per la conseguente responsabilita'.
[2]Le operazioni di sbarco degli effetti dovranno precedere qualsiasi altra operazione e dovranno effettuarsi non appena i piroscafi siano ormeggiati.
[3]I piroscafi delle linee postali e postali-commerciali dovranno salpare non appena siano stati ricevuti a bordo gli effetti.
Testo in vigore dal 6 aprile 1908 al 22 dicembre 2008
