Art. 16 (Allegato A)
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1908
Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1908 al 22 dicembre 2008. 290 parole tolte, 24 parole aggiunte in 18 capoversi.
tolto: I piroscafi che i concessionari dovranno costruire per l'attuazione dei servizi sovvenzionati e quelli che man mano dovranno essere sostituiti ai termini dell'art. 18, devono essere costruiti nei cantieri italiani.
tolto: I concessionari potranno ricorrere ai cantieri esteri nei due casi seguenti:
tolto: 1° quando i cantieri nazionali di primo ordine domandino un prezzo del 5 per cento superiore al prezzo offerto dai cantieri esteri, pure di prim'ordine;
tolto: 2° quando non possano ottenere da alcun cantiere italiano di prim'ordine la consegna del materiale entro un congruo limite di tempo da fissarsi da una speciale Commissione nominata dal ministro delle poste e dei telegrafi, composta di:
tolto: un consigliere di Stato, che la presiede, designato dal presidente di quel consesso;
tolto: un delegato del Ministero della marina;
tolto: un delegato del Consiglio superiore della marina mercantile;
tolto: un ufficiale superiore della marina militare appartenente al Genio navale;
tolto: due delegati dell'Ispettorato dei servizi marittimi;
tolto: un delegato del Consiglio superiore dell'industria;
tolto: un delegato del Consiglio superiore del lavoro.
tolto: La Commissione, nel determinare i limiti di tempo, avra' riguardo al valore ed al tonnellaggio del piroscafo.
tolto: Ciascuno di detti membri e' nominato per tre anni con decreto del ministro delle poste e dei telegrafi.
tolto: E' sempre in diritto del concessionario dopo il giudizio della Commissione a favore del cantiere nazionale, di avere una licitazione privata fra cantieri italiani ed esteri.
tolto: Nel caso di collusione fra concessionario e costruttore, si applicano le disposizioni delle leggi penali in vigore.
tolto: Nel caso di collusione fra cantiere nazionale ed estero il cantiere nazionale decade dal privilegio del 5 per cento.
tolto: Il beneficio del 5 per cento e' duraturo per 15 anni.
tolto: Il concessionario che deve costrurre piu' piroscafi di egual tipo potra' per ogni piroscafo sopra quattro ricorrere all'industria estera senza vincolo di sorta.aggiunto: Allegato A-art. 16 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1908-04-05;111~allegato-a-art16 · fonte del testo