Art. 2 (Allegato A)
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[1]I giorni e le ore di partenza e di arrivo verranno determinati dal ministro delle poste e dei telegrafi, sentiti i concessionari, e potranno essere in egual modo variati mediante il preavviso opportuno.
[2]Le partenze medesime potranno pero', per ragioni d'ordine pubblico o d'interesse postale, commerciale e politico, essere ritardate od anticipate sull'ordine scritto del ministro delle poste e dei telegrafi o in sua vece dell'Ispettorato dei servizi marittimi e dei suoi rappresentanti, o per causa di forza maggiore, di cui sara' giudice il commissario del Governo nei singoli porti, senza che si possa chiedere alcun compenso dai concessionari o dai terzi.
[3]I ritardi pero' non dovranno essere tali da reclamare un aumento del materiale prescritto per ciascuna linea.
[4]I piroscafi non potranno approdare ad altri punti che a quelli designati nel loro itinerario, salvo il caso di forza maggiore, che dovra' essere giustificato con processo verbale a tenore di legge.
[5]Se l'approdo per forza maggiore avra' luogo in un porto estero, il processo verbale dovra' essere vidimato dal Consolato italiano, ed in sua mancanza, dalle autorita' locali.
[6]In caso di ritardo nella traversata, i capitani abbrevieranno il tempo di sosta nei diversi punti di approdo, riducendolo allo stretto necessario, allo scopo di arrivare a destinazione in orario o col minor ritardo possibile.
Testo in vigore dal 6 aprile 1908 al 22 dicembre 2008
