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[1]La forza delle macchine dei piroscafi dovra' essere tale da corrispondere alla velocita' normale richiesta dall'articolo seguente.

[2]I piroscafi la cui stazza lorda e' uguale o superiore alle 4000 tonnellate e la cui velocita' deve raggiungere o superare le 15 miglia alle prove, dovranno avere la propulsione a doppia elica distinta.

Testo in vigore dal 6 aprile 1908 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1908-04-05;111~allegato-a-art21 · fonte del testo