Art. 23 (Allegato A)
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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Gli articoli che questa norma nomina.
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2 versioni dal 1908
Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1908 al 22 dicembre 2008. 278 parole tolte, 24 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: I piroscafi saranno forniti di locali bene arredati per i passeggeri e per gli ufficiali di bordo e di locali bene aereati per i passeggeri di terza classe e per l'equipaggio, in modo da poter sostenere favorevolmente il confronto con i migliori piroscafi destinati al trasporto dei passeggeri.
tolto: I piroscafi addetti alle linee internazionali, la cui traversata eccedesse due pernottazioni, saranno provveduti di un conveniente numero di cuccette mobili per uso dei passeggeri di terza classe.
tolto: Ogni cuccetta sara' corredata di un materasso, di un guanciale e di una coperta di lana.
tolto: Tutti i locali destinati ai passeggeri e all'equipaggio saranno forniti di un numero sufficiente di sportellini e di boccaporti, e nel caso se ne riconoscesse la necessita', anche di ventilatori ed estrattori.
tolto: Le donne, in qualunque classe prendano posto, avranno diritto ad essere alloggiate in locali riservati ad esse soltanto.
tolto: I piroscafi adibiti a viaggi fuori del Mediterraneo, e destinati anche al trasporto dei passeggeri, dovranno avere due locali per ospedali, uno per gli uomini e l'altro per le donne.
tolto: Questi locali dovranno essere ben ventilati e potersi facilmente isolare. Dovranno inoltre avere l'apparecchio distillatorio, l'apparecchio per la produzione del ghiaccio ed una ghiacciaia per conservarlo.
tolto: I piroscafi che debbono essere adibiti alle linee sulle quali si esercita il trasporto degli emigranti, dovranno soddisfare a tutte le speciali esigenze imposte dal regolamento sull'emigrazione. I piroscafi, pei quali si chiede l'iscrizione nel naviglio ausiliario dovranno soddisfare alle condizioni imposte per la loro costruzione dall'amministrazione militare marittima a norma dell'art. 35.
tolto: I piroscafi adibiti alle linee celeri per l'Egitto ed a quelle che hanno origine o si spingono oltre Suez e Gibilterra, dovranno avere il medico a bordo.aggiunto: Allegato A-art. 23 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1908-04-05;111~allegato-a-art23 · fonte del testo