Art. 25 (Allegato A)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1908 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]Per l'accettazione del materiale navale di primo impianto, sia nuovo, sia gia' in navigazione, ma rispondente alle condizioni del presente quaderno d'oneri, nonche' di quello che sara' in seguito costruito, il Ministero delle poste e dei telegrafi, d'accordo con quello della marina, nominera' apposita Commissione della R. marina, la quale nelle visite del materiale si atterra' al regolamento speciale per l'esecuzione dei servizi marittimi, da emanarsi dal Ministero delle poste e dei telegrafi, di concerto con quello della marina ed alle istruzioni di cui ai seguenti articoli.
[2]La Commissione visita lo scafo internamente ed esternamente esigendo, dove occorra, che esso sia messo a secco in un bacino o sopra uno scalo, da designarsi d'accordo fra il Governo ed il concessionario. Ispeziona ugualmente la macchina e le caldaie e verifica gli attrezzi ed i corredi di dotazione fissa o di ricambio.
[3]Procede inoltre alle prove di velocita' in mare, le quali devono essere eseguite sotto la pressione di regime.
Testo in vigore dal 6 aprile 1908 al 22 dicembre 2008
