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Ogni quinquennio dalla data dell'incominciamento del servizio, il ministro delle poste dovra' far procedere alla visita del materiale, con facolta' di farvi eseguire tutti i lavori necessari perche' esso si trovi nelle condizioni stabilite, nonche' di eliminare quei piroscafi che fossero riconosciuti non rispondenti al capitolato, i quali dovranno essere surrogati nel termine che verra' notificato dal ministro suddetto, senza pregiudizio della regolare esecuzione del servizio.

Testo in vigore dal 6 aprile 1908 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1908-04-05;111~allegato-a-art27 · fonte del testo