Art. 29 (Allegato A)
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Se la Commissione di visita muovesse eccezioni sull'ammissione o riammissione dei piroscafi, il ministro delle poste invitera' il concessionario a fare quelle osservazioni che stimasse opportuno intorno alle deliberazioni della Commissione stessa, che saranno comunicate al Consiglio superiore della marina mercantile, il quale deliberera' inappellabilmente in merito.
Testo in vigore dal 6 aprile 1908 al 22 dicembre 2008
