Che approva le Convenzioni pei servizi postali e commerciali marittimi
Art. 3 (Allegato A)
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[1]I viaggi designati dovranno essere eseguiti da approdo ad approdo colla velocita' normale indicata per le rispettive linee.
[2]Per velocita' normale si intende quella che dovranno avere i piroscafi in circostanze di ordinaria navigazione e sulla medesima saranno stabiliti i relativi orari.
Testo in vigore dal 6 aprile 1908 al 22 dicembre 2008
