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[1]I concessionari e gli esercenti di linee aggiudicate, indicheranno al ministro delle poste le linee sulle quali intendono destinare i singoli piroscafi; questi non potranno essere distolti dalle linee cosi indicate e sostituiti con altri, senza l'autorizzazione del predetto ministro.

[2]A tale effetto i verbali di visita indicheranno tutte le linee alle quali il piroscafo potra' essere adibito.

Testo in vigore dal 6 aprile 1908 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1908-04-05;111~allegato-a-art31 · fonte del testo