Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1908
Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1908 al 22 dicembre 2008. 116 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: I concessionari delle linee aggiudicate hanno obbligo di concordare, prima del 30 giugno 1910, con l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato prezzi globali pel servizio cumulativo ferroviario marittimo (merci e viaggiatori), da valere per le percorrenze dall'interno, agevolando in particolar modo le spedizioni di cui all'articolo 34.
tolto: Ove entro il 30 giugno 1910 non sia intervenuto l'accordo di cui sopra, le relative tariffe saranno inappellabilmente stabilite dal Governo.
tolto: Il concessionario della linea di cui al gruppo 13 (linea del Pacifico), oltre di cio', ha l'obbligo di stabilire servizi cumulativi, che permettano di trasportare le merci da e per i porti italiani dell'Adriatico con documento unico ed a nolo uguale a quello praticato per i porti del Tirreno.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1908-04-05;111~art31 · fonte del testo