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[1]I piroscafi adibiti alle linee postali e postali commerciali, avranno un equipaggio di cui il minimo e' determinato caso per caso per ciascun piroscafo dal Ministero della marina.

[2]I piroscafi addetti alle linee commerciali avranno l'equipaggio prescritto dal Codice della marina mercantile e dal relativo regolamento.

[3]Le Commissioni di visita potranno proporre che siano attuate quelle variazioni che credessero necessarie, avuto riguardo alle condizioni di ciascun piroscafo, udito il concessionario.

[4]Tali variazioni dovranno pero' essere approvate dal Ministero della marina.

Testo in vigore dal 6 aprile 1908 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1908-04-05;111~allegato-a-art32 · fonte del testo